Il divieto di pubblicità e la legge di riordino del settore azzardo. A che punto siamo

da | 23 Ottobre 2023

Il decreto-legge n. 87 del 2018 (il c.d. Decreto dignità), nel suo testo originario, conteneva alcune disposizioni riguardanti il divieto di pubblicità di giochi e scommesse; nel corso dell’iter parlamentare di conversione (legge 9 agosto 2018, n. 96) sono stati approvati alcuni emendamenti che disciplinano altre misure di contrasto del disturbo da gioco d’azzardo (DGA).

Facciamo il punto in merito e capiamo insieme ad Avviso Pubblico cosa c’è ancora da fare.

se questo è un gioco

Con il Decreto Dignità cos’è cambiato per il gioco d’azzardo

In tema di gioco d’azzardo, i principali provvedimenti contemplati dalla legge 96/2018 sono i seguenti:

  1. Viene accantonato il termine “ludopatia” e utilizzata la definizione di “disturbo da gioco d’azzardo”.
  2. Si dispone il divieto assoluto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi
    o scommesse con vincite di denaro, indipendentemente dal mezzo utilizzato
    (radio, tv, stampa, internet etc: il nuovo testo parla di “canali informatici digitali e telematici, inclusi i social media”), comprese
    le manifestazioni sportive, culturali o artistiche.
    Per quanto riguarda le sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi,
    il divieto entra in vigore dal 1° gennaio 2019.
    Per i contratti di pubblicità in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto-legge resta applicabile fino alla scadenza, e comunque per non oltre un anno, la previgente normativa
    (l’AGCOM ha emanato nell’aprile 2019 le linee guida sulle modalità attuative del divieto contenuto nell’articolo 9).
    Sono escluse dal divieto le lotterie nazionali a estrazione differita, le lotterie e tombole organizzate
    a livello locale per beneficenza e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell’Agenzia delle dogane
    e dei monopoli.

    In caso di violazione della normativa è prevista una sanzione pari al 20% del valore della sponsorizzazione o della pubblicità, con un importo minimo di 50.000 euro per ciascuna violazione.
    L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) è l’organismo competente all’irrogazione delle sanzioni, che vanno a confluire nel Fondo per il contrasto al gioco d’azzardo patologico.
  3. Viene affidato al Governo il compito di predisporre, entro sei mesi, una proposta di riforma complessiva in materia di giochi pubblici ”in modo da assicurare l’eliminazione dei rischi connessi al disturbo da gioco d’azzardo e contrastare il gioco illegale e le frodi a danno dell’erario, e comunque tale da garantire almeno l’invarianza delle corrispondenti entrate”.
    La scadenza dei sei mesi non è stata rispettata e la legislatura si è conclusa nel 2022 con un nulla di fatto. Di recente è stata approvata la legge 111/2023 che, all’art. 15 della, contiene la Delega al Governo per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici.
  4. Al fine di una più corretta individuazione delle reali possibilità di vincita relative alle lotterie istantanee,
    si precisa che i premi uguali o inferiori al costo della giocata non sono ricompresi nelle indicazioni
    della probabilità di vincita. I tagliandi devono altresì recare avvertenze sui rischi connessi al gioco d’azzardo ed in particolare la scritta “Questo gioco nuoce alla salute”. Analoghe formule di avvertimento sono applicate sugli apparecchi da intrattenimento e nelle aree e nei locali dove vengono installati.
  5. Si dispone, a tutela dei minori, che l’accesso a slot machine e videolottery sia consentito solo tramite tessera sanitaria.
    Ad oggi tale disposizione è stata rispettata per le VLT, non per le slot machine (AWP), non avendo completato il passaggio verso gli apparecchi di nuova generazione (AWPR) che funzionano a controllo remoto, come le VLT.
  6. Si disciplina l’utilizzo del logo identificativo “No Slot” per gli esercizi che non installano apparecchi
    da gioco all’interno.

Criticità della legge e cosa manca

Il divieto di pubblicità rappresenta un importante obiettivo raggiunto per chi, da anni, si oppone al disturbo
da gioco d’azzardo. Il “ti piace vincere facile?” è stato finalmente eliminato dalle televisioni, dai social e dai mezzi di comunicazione in generale. Ma non mancano le criticità.

Nel 2019 l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha emanato le linee guida sulle modalità attuative del divieto di pubblicità di giochi e scommesse, rispondendo alla necessità “di delineare più dettagliatamente l’ambito di intervento dell’Autorità, anche in ragione delle esigenze di certezza giuridica
degli operatori del settore che esercitano l’attività in regime di concessione”.
Tale necessità è richiamata dalla Delibera n.579 del 29 novembre 2018, con cui l’AGCOM ha dato il via alla somministrazione di un questionario da sottoporre ai soggetti interessati, al fine di acquisire “ogni utile elemento di informazione e valutazione in merito, per una più chiara ed efficace perimetrazione delle attività dell’Autorità nei nuovi ambiti ad essa assegnati”.

Importante lavoro quello dell’AGCOM, con l’obiettivo di offrire le necessarie precisazioni in merito ai confini, talvolta labili, nel settore del gioco d’azzardo, tra informazione e pubblicità. All’epoca Avviso Pubblico, attraverso la campagna Mettiamoci in gioco, ha però evidenziato perplessità su alcune disposizioni dell’Autorità:

.

  • Consentire i “servizi informativi di comparazione di quote o offerte commerciali dei diversi competitors”, vale a dire  le rubriche ospitate dai programmi televisivi o web sportivi che indicano
    le quote offerte dai bookmaker.

È evidente infatti che chiunque voglia esercitare il proprio diritto di giocare d’azzardo abbia a disposizione strumenti e spazi sufficienti per conoscere e comparare quote e offerte commerciali legali, senza la necessità
di “promuovere” ulteriormente queste informazioni in programmi sportivi.

  • Permettere la “mera esposizione delle vincite” realizzate presso un punto vendita, anche se effettuata con “modalità, anche grafiche e dimensionali, tali da non configurare una forma di induzione al gioco
    a pagamento”.

All’epoca avevamo evidenziato la semplice esposizione rappresenti da sola una forma di induzione al gioco.
Un reale “servizio informativo” a 360 gradi richiederebbe non solo l’esposizione delle vincite, ma anche il computo delle perdite fatte registrare dai giocatori in quel punto vendita.

A distanza di alcuni anni risulta evidente come i sopracitati casi di esclusione dal divieto di pubblicità lascino  spazi eccessivamente ampli a informazioni comunque suscettibili di ridurre lo spazio di tutela
del consumatore/giocatore
, soprattutto se appartenente alle categorie vulnerabili

Infine, tra i tasselli mancanti della legge, vi è l’annosa questione che riguarda la legge di riordino nazionale del settore. Promessa fin qui mai mantenuta.
Ad oggi è stato approvata dal Parlamento una legge delega che dovrà essere resa operativa dal Governo mediante decreti attuativi da emanare entro l’agosto del 2025. 

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